CEMS

FAQ

Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?
I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo) o sul terreno. Esistono però dei “requisiti minimi”:
  • disponibilità di spazio necessario per installare i moduli;
  • corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.
Le condizioni ottimali in l’Italia sono:
  • esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
  • inclinazione dei moduli compresa fra 25°(latitudini più meridionali) e 35°(latitudini più settentrionali);
  • assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.
Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?
Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 -10 mq per kW di potenza nominale installata.
Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?
La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
  • radiazione solare incidente sul sito d’installazione;
  • orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
  • assenza/presenza di ombreggiamenti;
  • prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:
  • regioni settentrionali 1.100 kWh/anno
  • regioni centrali 1.400 kWh/anno
  • regioni meridionali 1.600 kWh/anno
È opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh.
Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?
I vantaggi possono riassumersi in:
  • assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
  • risparmio di combustibili fossili;
  • affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento;
  • costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;
  • modularità del sistema (per aumentare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli).
Quanto risparmio annualmente?
In pratica ognuno di noi può decidere quanto risparmiare in corrente elettrica, semplicemente acquistando un impianto più o meno potente, in base ai consumi che annualmente ha di corrente elettrica: è sufficiente prendere una bolletta Enel e capire quanti KWh consumiamo ogni anno.
In una casa dove vivono 4 persone e i consumi sono oculati, quindi le lampadine sono a basso consumo, non sono presenti condizionatori, il riscaldamento e i fornelli sono a metano, e non si lasciano accese le lampadine per ore ed ore inutilmente, normalmente vengono consumati 1.500-2.500 Kwh all'anno.
Mentre in un'abitazione di 4 persone, dove non ci sono le condizioni dette sopra, i consumi annui sono di circa 3.000-4.000 KWh.
La grandine rovina l'impianto solare?
Uno dei test che i pannelli fotovoltaici devono subire in fase di progettazione è proprio sulla sua resistenza alla grandine di grosse dimensioni (2,5 cm di diametro almeno) ed ovviamente il test deve essere superato per far sì che il pannello venga commercializzato con il regolare certificato.
Tuttavia nel caso non ci si senta completamente tranquilli si può inglobare con una modica spesa la propria assicurazione di casa con la protezione dell'impianto stesso.
È possibile realizzare impianti lontani dal luogo di utilizzo dell’energia elettrica?
È possibile solo per gli impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto).
Che differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico?
Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
Per quali impianti si può accedere all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, esclusivamente gli impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, che entrino o siano entrati in esercizio in data successiva al 30.9.2005:
  • a seguito di nuova costruzione (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005);
  • a seguito di potenziamento (intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, mediante aggiunta di moduli di potenza complessiva non inferiore a 1 kW), limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento (art. 4, comma 2 del DM 28 luglio 2005).
  • a seguito di rifacimento totale (intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporti la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005);
È possibile accumulare l’energia fotovoltaica?
È possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (ad es. rifugi di montagna) la cui produzione, si ricorda, non è incentivata.
Per gli impianti collegati alla rete, incentivati se di potenza fra 1 e 1.000 kW, l’energia in eccesso rispetto ai consumi viene ceduta alla rete per:
  • essere venduta (altri impianti).
  • essere successivamente consumata nei periodi in cui la produzione è inferiore al consumo (impianti non superiori a 20 kW che scelgono il servizio di scambio sul posto);
È possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?
È possibile, ma bisogna distinguere due casi:
  • per impianti di potenza non superiore a 20 kW che accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto), la Delibera AEEG 28/06 che disciplina il servizio di scambio sul posto prevede che il saldo positivo – su base annuale - tra l’energia prodotta e l’energia consumata venga riportato a credito per la compensazione nei tre anni successivi e non dia luogo a remunerazione;
  • per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto), è possibile cedere in rete, vendendola, l’energia non consumata in loco.
È possibile ampliare un impianto mantenendo lo stesso inverter e aggiungendo qualche pannello?
L’intervento di potenziamento, che comporti una produzione aggiuntiva, è possibile su un impianto in esercizio da almeno due anni.
La potenza aggiuntiva deve essere di almeno 1 kW e non superiore a 1.000 kW.
La produzione aggiuntiva incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni.
Per gli interventi di potenziamento su impianti di potenza non superiore a 20 kW che operano in regime di scambio secondo la Delibera AEEG 28/06, non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia totale prodotta a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.
Su quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
Per gli impianti di potenza fino a 20 kW che accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) l’incentivo è limitato all’energia prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.
Chi può beneficiare dell’incentivazione?
Possono beneficiare dell’incentivazione (art. 3 del DM 28 luglio 2005) le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, che:
  • siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell’impianto fotovoltaico o in possesso dell’autorizzazione scritta del proprietario ad installare l’impianto (art. 3 comma 1 della Delibera AEEG n° 188/05);
  • siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM 28 luglio 2005.
L’energia fotovoltaica prodotta dall’impianto del “proprietario di casa” può essere rivenduta ai condomini?
No. Se l’impianto è inferiore ai 20 kW il beneficiario può scegliere di accedere alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) oppure di cedere alla rete (distributore locale) o rivendere in borsa l’energia che produce in eccesso rispetto ai propri consumi. Se l’impianto è superiore a 20 kW l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi può essere ceduta alla rete (distributore locale) o rivenduta in borsa.
Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?
L’incentivo viene erogato dal Gestore del Sistema Elettrico – GRTN S.p.A..
L’ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al prodotto tra l’energia generata dall’impianto, misurata da un contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile.
Solo per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che scelgono di accedere alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) l’energia incentivata è quella prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile. Il pagamento avviene:
  • bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine anno, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato supera il valore di 250 euro, nel caso di impianto di potenza fra 1 e 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto;
  • mensilmente, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato del corrispettivo supera i 250 euro, nel caso di impianti di potenza non superiore ai 20 kW che non usufruiscono del servizio di scambio sul posto;
  • mensilmente, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera i 500 euro, nel caso di impianti di potenza superiore ai 20 kW.
In aggiunta alla nuova tariffa incentivante, riconosciuta sull’energia prodotta, vi sono altri meccanismi che remunerano l’elettricità prodotta?
Sì, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano l’elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici, per gli impianti fino a 20 kW è possibile scegliere una delle seguenti due opzioni:
  • accedere al servizio di scambio sul posto, che consiste nel consegnare alla rete l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi oppure al contrario nel prelevare dalla rete l’energia necessaria ai propri consumi in eccesso rispetto alla propria produzione, effettuando i relativi conguagli con il distributore a fine anno. Dal punto di vista della regolazione delle partite economiche ciò significa che a fine anno si porterà a credito, per utilizzarla nei tre anni successivi, l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi o si pagherà l’energia consumata in eccesso rispetto alla produzione annua;
  • utilizzare una quota di energia prodotta sul posto e cedere in rete la quota rimanente ai prezzi fissati dall’AEEG.
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, invece, non è consentito scegliere tra le due alternative ma è possibile solo la seconda opzione.